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Polizza vita: Richiesta pagamento capitale (o rendita)
Maturato il diritto a ricevere il capitale o la rendita assicurati (per scadenza, decesso dell'assicurato, riscatto, ecc.), il beneficiario deve presentare tutta la documentazione richiesta per dar corso alla liquidazione. L'impresa è tenuta a corrispondere le somme dovute entro trenta giorni dal momento in cui ha ottenuto la documentazione. Nell'ipotesi di ritardo nel pagamento sono dovuti al beneficiario gli interessi di mora, calcolati al tasso legale di interesse (art. 1224 del C. C.). I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del C. C.).
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